Cani a passeggio

Qualora un cittadino porti un cane a passeggio sulle strade o piazze pubbliche deve rispettare alcune regole imposte dalle leggi vigenti e da ordinanze locali del Sindaco.
E' obbligatorio iscrivere i cani che abbiano compiuto 6 mesi di età all'anagrafe canina.
E' possibile portare cani a passeggio purché abbiano il guinzaglio oppure la museruola. Un'ordinanza del Ministro della Salute del Settembre 2003 stabilisce l'obbligo, per i detentori di cani pit-bull e di altre razze potenzialmente pericolose, o loro incroci, di utilizzare contestualmente museruola e guinzaglio.
E' obbligatoria la raccolta delle feci mediante appositi strumenti prelevabili gratuitamente dagli appositi contenitori ubicati nel territorio comunale oppure con altro mezzo idoneo alla rimozione delle stesse.
Il mancato rispetto della norma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.
Il controllo è effettuato dalle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) e dalla Polizia Municipale.
- D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, "Regolamento di polizia veterinaria", art. 83, comma 1, lettera c) e d)
- Legge n. 281 del 14.08.1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
- Ordinanza del Ministero della Salute del 09.09.2003