Atteso che trattandosi di forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 è ammesso l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali ritenendo anche di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall’art. 2 della LP 30 luglio 1992, n. 23 e di un equilibrato rapporto tra il principio di massima partecipazione e concorrenza e quello di semplificazione, snellezza procedurale ed economia procedimentale, che consentono lo sgravio per gli uffici da procedure più articolate e quindi, più onerose, per importi poco significativi.