Descrizione
Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.
L’art. 13 della Legge 10.04.1951, n. 287 e ss.mm. prevede che in ogni Comune della Repubblica siano formati, a cura di una Commissione comunale composta dal Sindaco, o da un suo rappresentante, e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati dalla legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. Considerato che la Commissione è operativa negli anni dispari e che la sua convocazione è prevista una sola volta per ciascun anno di funzionamento.